Imposta di Soggiorno

Data di pubblicazione:
03 Marzo 2022

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PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO   clicca qui per accedere

 

Per accedere al portale devono essere utilizzate le credenziali già in vostro possesso.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intestato a "COMUNE DI SOIANO DEL LAGO"

IBAN  IT 64 T 03599 01800 000000 137825

inserendo la seguente causale di pagamento "Imposta di Soggiorno del mese di ................." specificando la denominazione della struttura.

Per l'anno 2021 l'imposta decorre dal 1° maggio.

PER GLI ANNI 2022 E 2023 SONO CONFERMATE LE TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2021.

ATTENZIONE!

A DECORRERE DALL'ANNO 2024 - in applicazione della delibera consiliare n. 28/2023  - L'IMPOSTA DI SOGGIORNO SI APPLICA PER IL PERIODO CHE VA DAL 01 APRILE AL 31 OTTOBRE, come da Regolamento modificato allegato. 

PER L'ANNO 2024 - in applicazione della deliberazione  di Giunta Comunale n. 59/2023 - SONO STATE VARIATE LE TARIFFE, come da prospetto allegato.

ATTENZIONE!

Si comunica che il Comune di Soiano del Lago non ha sottoscritto alcun accordo con Airbnb per la riscossione dell'imposta di soggiorno.

Pertanto si invitano le strutture che hanno ricevuto la comunicazione da parte di Airbnb, in cui si informa che a partire dal 15/02/2024 sarà Airbnb stesso a riscuotere e riversare la tassa di soggiorno al Comune, a disattendere totalmente la segnalazione e a provvedere alla riscossione diretta dell'imposta, che dovrà essere riversata al Comune di Soiano del Lago con le consuete modalità, in quanto Airbnb non è autorizzato a riscuoterla per conto delle strutture ricettive".

L'imposta di soggiorno è un tributo comunale, introdotto dal D.Lgs. 12 aprile 2011, n. 23 e disciplinato dall'apposito regolamento. 

 

Cos'è

L'imposta è posta a carico dei non residenti nel Comune di Soiano del Lago che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo.

NOTA BENE: In base alla Legge Regionale 1 Ottobre 2015 n. 27, "Politiche regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo" dall'anno 2016 è assoggettato all'imposta di soggiorno qualunque tipo di struttura ricettiva, ivi comprese le case ed appartamenti per le vacanze gestite in forma non imprenditoriale anche occasionale.

Gli ospiti effettuano il pagamento dell'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Il gestore rilascia ricevuta e provvede al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Soiano del Lago.

Devono inoltre:

  • informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune. I relativi strumenti di pubblicizzazione sono predisposti a cura e spese del Comune;
  • riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

I gestori della struttura ricettiva sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Soiano del Lago.

A chi si rivolge

L'imposta è posta a carico dei non residenti nel Comune di Soiano del Lago che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

    1. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
    2. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
    3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (max 1 persona ogni 25 partecipanti;
    4. gli appartenenti alle forze dell’ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
    5. i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
    6. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Versamenti

 

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno contestualmente all’incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell’imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo.

 

Accedere al servizio

nuovi gestori delle attività ricettive, contestualmente all'inizio dell'attività, devono richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, utilizzando il modulo allegato da trasmettere all’indirizzo mail info@hyksositalia.it

Cosa serve

Documentazione da presentare

Presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l’imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ovvero, nelle more dell’emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.